Come Funziona
Un modo per illustrare in maniera essenziale il funzionamento di un Trust è quello di pensare ad esso come ad una proprietà temporanea: un soggetto che desideri istituire un Trust (Disponente), come prima azione individua l’atto istitutivo: altro non è se non il regolamento al quale il Trustee dovrà attenersi per la gestione dei beni in Trust durante il periodo di durata della sua proprietà. L’atto istitutivo, oltre alle norme relative alla gestione dei beni, conterrà alcune previsioni essenziali:
- La finalità del Trust
- La durata del Trust
- L’identificazione del trustee
- L’identificazione dei soggetti che beneficeranno dei frutti prodotti dai beni in Trust durante la vita dello stesso e/o che risulteranno assegnatari degli stessi al termine (i “Beneficiari”)
- L’identificazione del Guardiano, ovvero del soggetto che, nell’interesse dei Beneficiari, vigilerà sull’operato del Trustee
- La legge regolatrice
Alla individuazione dell’atto istitutivo – intesa come negozio di carattere programmatico – seguirà la dotazione patrimoniale: per permettere il conseguimento della finalità, il Disponente trasferirà al Trustee i beni o i diritti destinati a costituire il Fondo in Trust. Tali beni e diritti saranno quelli che il Trustee amministrerà, nell’esclusivo interesse dei Beneficiari o di uno scopo, per tutta la vita del Trust. Caratteristica fondamentale del Trust è la segregazione patrimoniale: una volta effettuato il trasferimento al Trustee, i beni non saranno più di proprietà del Disponente. Non saranno nemmeno di proprietà dei Beneficiari, i quali li otterranno solo al termine del Trust. Saranno invece di proprietà del Trustee, ma costituiranno un patrimonio separato in capo allo stesso, che potrà e dovrà amministrarli esclusivamente nell’interesse dei Beneficiari o dello scopo. La conseguenza della segregazione sarà che tali beni, per tutta la durata del Trust, resteranno indenni rispetto alle vicende patrimoniali che potranno interessare il Disponente, il Trustee o i Beneficiari.
Cos’e il Trust
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Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, il cui riconoscimento nell’ordinamento italiano è avvenuto tramite la “Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985. La Convenzione è stata recepita in Italia con la legge n. 364 del 9 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. A partire da tale data, il trust è stato definitivamente integrato nel sistema giuridico nazionale.
Il trust, nella configurazione riconosciuta dalla Convenzione, si sostanzia in un rapporto giuridico istituito da un soggetto (Disponente), mediante atto tra vivi o mortis causa, con il quale determinati beni o diritti vengono posti sotto il controllo di un trustee, affinché siano amministrati nell’interesse di uno o più beneficiari ovvero per il perseguimento di uno scopo specifico.
Il rapporto così costituito è caratterizzato da alcuni elementi essenziali:
- i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo, distinto sia dal patrimonio del Disponente sia da quello del Trustee;
- i beni stessi sono formalmente intestati al Trustee, ovvero a un soggetto da questi designato, per l’esercizio delle funzioni proprie del trust;
- il Trustee è investito del potere e, al contempo, dell’obbligo – soggetto a rendicontazione – di amministrare, gestire e, ove previsto, disporre dei beni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo e delle norme imposte dalla legge applicabile.
